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STATUTO SOCIALE -TITOLO I DENOMINAZIONE, OGGETTO, DURATA, SCOPO ART. 1 E’ costituita, ai sensi degli artt. 36 (associazioni non riconosciute) e seguenti del codice civile, l’Associazione A.I.R. SARDEGNA HI-FI CAR, di seguito denominata Associazione, con sede in Cagliari Via del Fangario ,13. ART. 2 L’Associazione ha sede in Cagliari Via del Fangario, 13 ed ha durata fino al 31.12.2054 ma potrà essere prorogata a norma di legge.
ART. 3 L’Associazione può aderire a Consorzi nonchè ad Associazioni comunque costituite, che si propongono attività affini e complementari.
ART. 4 La Società, si prefigge i seguenti scopi: a) coinvolgere tutti gli operatori del settore HI-FI CAR (agenti, installatori, aziende, giudici di gara, stampa specializzata) al fine di promuovere, organizzare e concorrere alla diffusione della cultura della riproduzione del suono in auto in ogni sua forma e manifestazione. b) promuovere e organizzare manifestazioni, concorsi, corsi e convegni incentrati sulle diverse tematiche della corretta riproduzione del suono in auto per contribuire ad elevare ed uniformare il grado di cultura e preparazione di tutti gli operatori del settore. c) promuovere e favorire iniziative di istruzione, formazione ed aggiornamento dei singoli operatori associati. d) promuovere e favorire le iniziative di divulgazione intese ad accrescere la conoscenza del settore HI-FI CAR. e) favorire anche attraverso la collaborazione con altre associazioni il riconoscimento e la qualifica dell’installatore di HI-FI CAR. f) garantire lo sviluppo di una rete di relazioni con altre associazioni e categorie professionali che operano nell’ambito del CAR HI-FI, anche ponendo a loro disposizione il proprio contributo morale e materiale. L’Associazione è apartitica e non ha fini di lucro. TITOLO II DEI SOCI ART. 5 I soci fondatori sono i seguenti: Chessa Roberto nato a Cagliari il 31.1.1958 e domiciliato in Quartu S.E. (CA) Via Margine 3, Loi Paolo nato a Cagliari il 29.7.1959 ivi domiciliato in Via Fratelli Bandiera 72, Melis Massimiliano nato a Iglesias (CA) il 19.2.1978 e domiciliato in Portoscuso (CA) Via Dante 70, Meloni Paolo nato a Monserrato (CA) IL 21.9.1962 ivi domiciliato in Via Giulio Cesare 238/a, Ricevuto Francesco nato a Cagliari il 16.12.1959 e domiciliato in Quartu S.E. Via Riva Villasanta 17/a. Con deliberazione del Consiglio di Amministrazione possono essere ammessi nuovi soci. ART. 6 Chi desidera diventare socio deve presentare domanda al Consiglio di Amministrazione, specificando: a) nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e cittadinanza; b) denominazione della propria attività commerciale. Sull’accoglimento della domanda, decide il Consiglio di Amministrazione. ART. 7 Possono essere ammessi soci gli installatori e rappresentanti del settore HI-FI CAR che non abbiano interessi contrari agli scopi sociali. Chiunque chieda di essere ammesso come socio dell’Associazione, dovrà sottoporre all’Associazione un impegno scritto nella forma seguente: “Io sottoscritto……………………………………………………………….. residente a …………………………………………………………….……...esercitante la professione di ………………………………………….………nato a ………………………………………..il……………………………...CHIEDE di essere ammesso come socio nell’Associazione “ A.I.R. SARDEGNA HI-FI CAR”. In caso di ammissione mi impegno ad uniformarmi alle norme della Associazione ed alle decisioni che sono state prese e che potranno essere prese in futuro dalla Assemblea Generale, dal Consiglio di Amministrazione e dai vari Comitati della Associazione, se costituiti. Presto il consenso affinché l’associazione utilizzi tutti i dati da me forniti, ai soli fini relativi agli scopi dell’associazione stessa. Accetto in piena responsabilità tutti gli obblighi e condizioni contenuti nello Statuto. ART. 8 I diritti di appartenenza alla Associazione vengono meno: a) con la morte; b) qualora il socio si trovi nell’impossibilità di continuare la propria opera a favore della Associazione; c) per espulsione della Associazione in conformità a quanto contenuto nel susseguente articolo 9. ART. 9 I soci possono essere radiati dalla Associazione oltre che per i casi previsti dalla legge, per uno dei seguenti motivi: a) se giudicato colpevole di reato comportante l’interdizione da pubblici uffici; b) se persistentemente inosservante nell’adempimento dei suoi doveri verso la Associazione; c) se colposamente danneggi beni della Associazione o se vada contro gli scopi della Associazione e gli interessi della medesima. ART. 10 Tutti i soci hanno pari diritto di eleggere e di essere eletti alle cariche della Associazione. TITOLO III DIRITTI –CONFERIMENTI – OBBLIGHI DEI SOCI ART. 11 I programmi culturali e le disposizioni di ordine generale sono decisi dal Consiglio di Amministrazione. Le disposizioni concernenti la conduzione ed i lavori vengono deliberate dal Consiglio di Amministrazione, e rese esecutive dal medesimo Consiglio. Di conseguenza ciascuno dei soci è obbligato a prestare il proprio lavoro secondo le specifiche disposizioni del Consiglio di Amministrazione. ART. 12 Delle obbligazioni sociali risponde la Società con il suo patrimonio (art. 2514 e art. 2331 c.c.). TITOLO IV ORGANI SOCIALI ART. 13 Sono organi della Società: - l’Assemblea; - il Consiglio di Amministrazione; ART. 14 L’Assemblea è convocata dal Presidente, su determinazione del Consiglio di Amministrazione, almeno una volta l’anno. Spetta all’Assemblea, oltre che approvare il bilancio qualora previsto : a) deliberare sulle modifiche allo statuto speciale; b) eleggere il Consiglio di Amministrazione. Le deliberazioni dell’assemblea sulle materie previste alle precedenti lettere a), b) debbono essere prese, a norma di legge o di quanto previsto dal presente statuto, a maggioranza assoluta dei votanti sia in prima che in seconda convocazione. ART. 15 L’Assemblea è convocata con lettera spedita o comunicata a ciascun socio almeno otto giorni prima di quello fissato per l’adunanza, l’avviso deve contenere: l’ordine del giorno della materia da trattare ed eventualmente, il luogo, se non fissato nella lettera riguardante la prima convocazione, dell’adunanza di seconda convocazione che non può effettuarsi prima che sia trascorso il giorno (24 ore) da quello fissato per la prima adunanza. a) Ogni risoluzione approvata dall’Assemblea Generale ha effetto vincolante per tutti i soci della Società, abbiano e non abbiano partecipato alla riunione, votato a favore o contro la risoluzione, o si siano astenuti; b) l’Assemblea elegge il Presidente il quale conduce o dirige la riunione; c) le assemblee generali sono di due tipi: Assemblee Generali Ordinarie e Assemblee Generali Straordinarie; d) Il Consiglio di Amministrazione riunirà l’Assemblea ogni qualvolta lo riterrà necessario. Convocherà la riunione anche su richiesta del Consiglio. Tale riunione deve essere convocata entro giorni cinque dalla presentazione della richiesta; e) l’avviso di convocazione deve contenere gli argomenti posti all’ordine del giorno. ART. 16 Nell’assemblea ogni socio ha diritto ad un voto. ART. 17 Il Consiglio di Amministrazione è composto da cinque membri eletti dall’Assemblea. Gli amministratori durano in carica tre anni, sono rieleggibili e sono dispensati dal prestare cauzione. Il Consiglio è convocato dal Presidente tutte le volte che lo riterrà utile oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due Consiglieri. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. In caso di assenza il Presidente viene sostituito dal vice – Presidente. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale. Il Presidente rappresenta la Società in giudizio, e nei confronti dei terzi e può nominare avvocati e procuratori in qualunque grado di giurisdizione. ART. 18 Spetta al Consiglio di Amministrazione: a) eleggere il Presidente, il vice Presidente, il Segretario e il vice Segretario; b) curare l’esecuzione delle deliberazioni dell’Assemblea; c) formulare il bilancio qualora previsto; d) deliberare su tutti gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione e sull’ammissione dei soci ai sensi degli artt. 5 e 7 dello Statuto. ART. 19 I membri del Consiglio che, senza giustificato motivo non partecipano alle riunioni del Consiglio nei modi e nei termini previsti dalla Legge sono dichiarati dal Consiglio stesso dei dimissionari. DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI ART. 20 La deliberazione di scioglimento anticipato della Associazione, tanto in prima che in seconda convocazione, deve essere presa col voto favorevole di almeno quattro quinti dei voti di tutti i soci. ART. 21 Per quanto non previsto da questo Statuto si fa riferimento alle leggi vigenti. Cagliari, 10 Gennaio 2005 Letto, confermato e sottoscritto
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